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BREXIT - Istruzioni operative per i cittadini britannici

Il Ministero dell'Interno in data 11 febbraio 2020 ha emanato la circolare n. 3 ad oggetto "Brexit - ratifica ed entrata in vigore dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea. Istruzioni operative".


I cittadini britannici e la Brexit

Il 31 gennaio 2020 si è conclusa la procedura relativa alla “Brexit”, con l’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Questo accordo apre un periodo transitorio previsto fino al 31 dicembre 2020.

Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari continuerà ad applicarsi il Decreto legislativo 6/2/2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri).

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi sono due ipotesi possibili per chi risiede già o risiederà prima di fine anno nel nostro Paese:

1. Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020

In tale ipotesi, il cittadino interessato potrà recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale.

2. Cittadini britannici non residenti in Italia al 1° febbraio 2020: entro la fine del periodo di transizione previsto dall'Accordo sul recesso (31 dicembre 2020), i cittadini britannici ed i propri familiari potranno dichiarare l’iscrizione in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica (Legge 1228/1954 e D.P.R. 223/1989) e del D.lgs. 30/2007. A seguito dell'iscrizione gli stessi potranno richiedere il rilascio dell'Attestazione di iscrizione anagrafica. 

 

Richiesta dell’attestazione di iscrizione anagrafica

Per il rilascio dell'attestazione è necessario presentare:

- apposita richiesta di rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica con marca da bollo da Euro 16,00;

-1 marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull’Attestazione di iscrizione anagrafica.

Ufficio di competenza




 

Data ultima modifica: 30-10-2020
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