Città di Roncade

I Servizi




TASI - Tributo sui servizi indivisibili – anno 2014

Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato introdotto con la legge n. 147/2013, art 1, commi 669-679 (legge di stabilità per l’anno 2014) ed è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale).
Il presupposto impositivo è il possesso a titolo di proprietà, uso, abitazione o superficie, o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Quali sono i soggetti interessati?
Cosa si intende per fabbricato?
Cosa si intende per area edificabile?
Quali sono gli immobili soggetti al versamento della TASI?
Come si calcola la base imponibile?
Quali sono le riduzioni della base imponibile?
Quali sono le aliquote?
Quali sono le detrazioni sull'abitazione principale?
Quando e come si versa?
A chi rivolgersi per il calcolo?
Cosa fare se il versamento è omesso o errato?
Come cercare i dati catastali?
Quando e chi deve presentare la dichiarazione TASI?

Quali sono i soggetti interessati?

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili ubicati nel Comune di Roncade.
Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia l’occupante che al titolare del diritto reale corrispondono un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo dovuto, mentre la restante parte è versata dal titolare del diritto reale.
Nel caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta per la totalità del tributo dal locatario dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Nel caso di pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai possessori e l’altra in capo al detentori, ciascuna al suo interno di natura solidale.
Nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale per la totalità dell’imposta.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e per le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.
Per le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle equiparate per legge o per regolamento, la TASI è versata dal soggetto passivo IMU. Si precisa che in caso di pluralità di soggetti passivi IMU, la TASI va versata al 100% da un unico nominativo.

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Cosa si intende per fabbricato?

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. E’ considerata parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza catastale.

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Cosa si intende per area edificabile?

Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 2 del D. Lgs 504/1992 sono considerate area edificabile i casi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero a norma dell’art. 3 comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 380/2001.

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Quali sono gli immobili soggetti al versamento della TASI?

Per l’anno 2014 sono soggetti al versamento della TASI le seguenti fattispecie di immobili ubicati nel Comune di Roncade:
     - l’abitazione principale e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono soggette al versamento della TASI anche le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento IMU, rientrano nella fattispecie di abitazione principale anche i fabbricati di seguito elencati:
Abitazioni assimilate per legge:
     • Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
     • I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22/04/2008;
     • Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
     • Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Abitazioni assimilate per Regolamento IUC - parte quarta IMU- art. 10 comma 2:
     • Le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e in ogni caso non trova applicazione per gli immobili di categoria A/1, A/8, A/9;
     • L’unità immobiliare con relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro. Nel caso di più unità immobiliare, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, e in ogni caso non trova applicazione per gli immobili di categoria A/1, A/8, A/9. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno d’imposta, su apposito modulo. Il termine è perentorio. A requisiti invariati non è necessario presentare nuova domanda per gli anni successivi.
     - Fabbricati strumentali rurali iscritti nella categoria catastale C/2, C/7,C/6 e D/10;
     - Fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1, A/10, C/3, D e i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
     - Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non risultino locati.
Le aree edificabili, le abitazioni e pertinenze locate, le abitazioni e pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all’estero e le abitazioni e pertinenze diverse dall’abitazione principale, per l’anno 2014 sono escluse dal versamento della TASI.

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Come si calcola la base imponibile?

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è determinata dalla rendita catastale, vigente al 1° gennaio, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (base imponibile= rendita catastale + 5% x 160);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (base imponibile= rendita catastale + 5% x 140);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10 (base imponibile= rendita catastale + 5% x 80);
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5) (base imponibile= rendita catastale + 5% x 65);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (base imponibile= rendita catastale + 5% x 55).
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92.
Per le aree fabbricabili si rinvia alle norme previste per l’IMU alla voce aree edificabili.

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Quali sono le riduzioni della base imponibile?

La base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie previste dal Regolamento IUC, art. 5, commi 3, 4, 5, parte terza TASI:
a) fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’art. 10 del Dlgs n. 42 del 22/01/2004;
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. La condizione di inagibilità o inabitabilità può essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il proprietario può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico del DPR n. 445/2000.

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Quali sono le aliquote?

La delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 07/04/2014, ha approvato le seguenti aliquote TASI:

Aliquote Tasi 2014
TIPOLOGIA ALIQUOTA PER MILLE DETRAZIONI CODICI TRIBUTO
Abitazione principale e pertinenze incluse le equiparate per Legge e Regolamento

2,5

Da euro 50,00 ad euro 100,00

(in riferimento alla detrazione per abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze la stessa è stabilita in euro 50,00, oppure in euro 100,00 per abitazioni principali con unico occupante o con figli conviventi)

3958
Abitazione e pertinenze locate

0

   
Fabbricati strumentali rurali cat. C/2, C/7, C/6, D/10

1

  3959
Abitazioni e pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all’estero

0

   
Fabbricati C/1, A/10, C/3, D e D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati

1,4

  3961
Abitazioni e pertinenze diverse dalle abitazioni principali

0

   
Aree edificabili

0

   
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati

1,4

  3961

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Quali sono le detrazioni d’imposta sull’abitazione principale?

La delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 07/04/2014 ha stabilito la detrazione per l’abitazione principale, comprese le abitazioni equiparate per legge o per regolamento, in euro 50,00.
La detrazione è elevata ad euro 100,00 per le abitazioni principali in cui risulta residente anagraficamente un unico occupante.
La detrazione è elevata ad euro 100,00 per le abitazioni principali in cui risulta residente anagraficamente uno o più figli del soggetto tenuto al versamento.
La detrazione per abitazione principale va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

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Quando e come si versa?

Per l’anno 2014 il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate:

• Prima rata in acconto pari al 50% del tributo dovuto entro mercoledì 16 luglio 2014, come prorogato da delibera di Giunta Comunale n. 102/2014;
 Seconda rata a saldo entro martedì 16 dicembre 2014.
E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16/07/2014.
L'imposta deve essere versata compilando il modello di pagamento F24, utilizzando i codici tributo specifici.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il possesso o la detenzione degli immobili protratti oltre i 15 giorni è calcolato come mese intero.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Non si esegue il versamento quando l'imposta complessiva annua dovuta è inferiore ad euro 6,00.

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A chi rivolgersi per il calcolo?

Per il calcolo e la compilazione del modello di pagamento F24 è stato messo a disposizione del contribuente il portale IUC on line.
In alternativa, il contribuente può rivolgersi ad un centro fiscale o ad un professionista.

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Cosa fare se il versamento è omesso o errato?

I contribuenti che non hanno versato la TASI entro la scadenza prevista possono utilizzare l’istituto del "ravvedimento operoso" e regolarizzare i versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi legali e delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che hanno versato l’imposta in misura maggiore rispetto a quella dovuta, possono chiedere il rimborso presentando una domanda scritta entro cinque anni dal versamento, a pena di decadenza.
Quando la domanda di rimborso è presentata dagli eredi del contribuente è necessario compilare anche lo stampato di delega.

Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 20,00 euro. 

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Come cercare i dati catastali?

Il titolare del diritto reale trova i dati catastali degli immobili posseduti negli atti notarili o nelle visure catastali oppure presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso con sede a Treviso in via Piave n. 19, oppure ai CAAF abilitati.
Il contribuente, in alternativa, può collegarsi on-line ai servizi dell'Agenzia delle Entrate per la visura online dei dati catastali. L’occupante di immobili iscritti nelle categorie catastali C/1, C/3, A/10, D e strumentali rurali (categoria catastale C/2, C/7, C/6 e D/10) trova i dati catastali degli immobili in locazione nel contratto di locazione.

L'Ufficio Tributi, in relazione alla normativa vigente, non rilascia visure catastali.

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Quando e chi deve presentare la dichiarazione TASI?

Il termine per la presentazione della dichiarazione TASI, da parte dei contribuenti, è il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della TASI.
Con Circolare n. 2/DF del 03/06/2015 il Dipartimento delle Finanze fa presente che non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione IMU  approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze il 30/10/2012.
Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI ed IMU, per quanto compatibili, sono considerate valide anche per la TASI. 
La dichiarazione TASI non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 01/07/2010.

La dichiarazione può essere consegnata presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo o del Servizio Tributi del Comune, oppure spedita in busta chiusa mediante raccomandata, senza ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Comune di Roncade via Roma, 53 – 31056 Roncade (TV).
In alternativa può essere inviata telematicamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.it.
La data di consegna o spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

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Dove Rivolgersi

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Riferimenti Normativi

- L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014);

- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera del C.C. n. 11 del 07/04/2014;
- dell'articolo 13 del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;
- D.L. n. 133 del 30/11/2013, convertito con la Legge 5/2014;
- D. L. n. 16/2014 convertito con al Legge n. 68/2014;
- Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014 - istituzione dei codici tributo TASI per il versamento con modello F24;

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Data ultima modifica: 13-12-2018

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